Page 350 - 8 Settembre 1943-25 aprile 1945 - La Resistenza dei Militari in Italia: un lungo percorso sino alla vittoria finale
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“8 settembre 1943-25 aprile 1945 - La Resistenza dei Militari Italiani: un lungo percorso sino alla vittoria finale”
zione di Ginevra del 27 luglio 1929:
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articolo poi mantenuto anche nel rin-
novo del 1949, il quale prevedeva che,
una volta terminato il conflitto, i paesi
belligeranti dovevano concludere degli
accordi per il rimpatrio dei prigionie-
ri . Il conflitto fra l’Italia e le Nazioni
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Unite, secondo il diritto internaziona-
le, era terminato il 3 settembre 1943,
ma non erano finiti i conflitti mon-
diali, ancora in atto, soprattutto per
quanto riguardava l’Europa, rendendo
comunque complessa la gestione dei
prigionieri di guerra.
Il 25 febbraio 1944 Badoglio aveva
incaricato ufficialmente il generale
Pietro Gazzera di trattare le questio-
ni relative ai prigionieri di guerra con
la Commissione Alleata di Controllo.
L’11 marzo 1944 Gazzera iniziò il suo
lavoro nella sede di Salerno come Alto
Commissario per i prigionieri di guer-
ra; dipendeva direttamente dal Capo
del Governo, avendo competenza su
qualsiasi pratica di rimpatrio.
Per comprendere la gestione dei pri-
gionieri di guerra, occorre ricordare
che questa presenza umana rappre-
sentava una ottima riserva di lavoro,
sparsa nei vari territori coloniali. In
quel momento i britannici aveva-
no un gran bisogno di questa forza
lavoro, che, per di più, era anche a
basso costo, tanto che arrivarono a
La distribuzione dei prigionieri italiani secondo il SIM. AUSSME - Roma concentrare un sesto dei prigionieri
113 Questa Convenzione è stata abrogata dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, sul trattamento dei prigionieri di guerra.
114 È importante rileggerlo con cura, per meglio comprendere quale fu l’atteggiamento degli angloamericani, dei sovietici, e dei
nazisti, nei confronti dei prigionieri di guerra italiani: Qualora le operazioni militari impedissero le Potenze interessate di adempiere l’obbligo
che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale
della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti belligeranti, potranno assumere l’iniziativa di provvedere al trasporto di detti
invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali
mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.
Questi mezzi di trasporto potranno parimente essere utilizzati per trasmettere:
a. La corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l’Agenzia centrale d’informazioni, prevista dall’articolo 123, e gli Uffici nazionali previsti
dall’articolo 122;
b. La corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro
ente che soccorra i prigionieri, scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le Parti belligeranti.
Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte belligerante di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare
salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute.
In mancanza di accordi speciali, le spese cagionate dall’impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte proporzionalmente dalle Parti belligeranti i
cui cittadini fruiscono di detti servizi.
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