Page 350 - 8 Settembre 1943-25 aprile 1945 - La Resistenza dei Militari in Italia: un lungo percorso sino alla vittoria finale
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“8 settembre 1943-25 aprile 1945 - La Resistenza dei Militari Italiani: un lungo percorso sino alla vittoria finale”



                                                                           zione di Ginevra del 27 luglio 1929:
                                                                                                            113
                                                                           articolo poi mantenuto anche nel rin-
                                                                           novo del 1949, il quale prevedeva che,
                                                                           una volta terminato il conflitto, i paesi
                                                                           belligeranti dovevano concludere degli
                                                                           accordi per il rimpatrio dei prigionie-
                                                                           ri . Il conflitto fra l’Italia e le Nazioni
                                                                            114
                                                                           Unite, secondo il diritto internaziona-
                                                                           le, era terminato il 3 settembre 1943,
                                                                           ma  non  erano  finiti  i  conflitti  mon-
                                                                           diali, ancora  in atto, soprattutto  per
                                                                           quanto riguardava l’Europa, rendendo
                                                                           comunque complessa la gestione dei
                                                                           prigionieri di guerra.
                                                                           Il 25  febbraio 1944  Badoglio aveva
                                                                           incaricato  ufficialmente  il  generale
                                                                           Pietro Gazzera di trattare le questio-
                                                                           ni relative ai prigionieri di guerra con
                                                                           la Commissione Alleata di Controllo.
                                                                           L’11 marzo 1944 Gazzera iniziò il suo
                                                                           lavoro nella sede di Salerno come Alto
                                                                           Commissario per i prigionieri di guer-
                                                                           ra;  dipendeva  direttamente  dal  Capo
                                                                           del Governo, avendo competenza su
                                                                           qualsiasi pratica di rimpatrio.
                                                                           Per comprendere la gestione dei pri-
                                                                           gionieri di guerra, occorre ricordare
                                                                           che  questa  presenza  umana  rappre-
                                                                           sentava una ottima riserva di lavoro,
                                                                           sparsa nei vari territori coloniali. In
                                                                           quel momento i britannici aveva-
                                                                           no un gran bisogno di questa forza
                                                                           lavoro,  che,  per  di  più,  era  anche  a
                                                                           basso  costo,  tanto  che  arrivarono  a
           La distribuzione dei prigionieri italiani secondo il SIM. AUSSME - Roma  concentrare un sesto dei prigionieri


           113   Questa Convenzione è stata abrogata dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, sul trattamento dei prigionieri di guerra.
           114   È importante rileggerlo con cura, per meglio comprendere quale fu l’atteggiamento degli angloamericani, dei sovietici, e dei
           nazisti, nei confronti dei prigionieri di guerra italiani: Qualora le operazioni militari impedissero le Potenze interessate di adempiere l’obbligo
           che loro incombe di provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 77, le Potenze protettrici interessate, il Comitato internazionale
           della Croce Rossa od ogni altro ente che abbia il gradimento delle Parti belligeranti, potranno assumere l’iniziativa di provvedere al trasporto di detti
           invii con mezzi adeguati (carri ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani, ecc.). A questo fine, le Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali
           mezzi di trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i necessari salvacondotti.
           Questi mezzi di trasporto potranno parimente essere utilizzati per trasmettere:
           a. La corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l’Agenzia centrale d’informazioni, prevista dall’articolo 123, e gli Uffici nazionali previsti
           dall’articolo 122;
           b. La corrispondenza e i rapporti concernenti i prigionieri di guerra che le Potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa od ogni altro
           ente che soccorra i prigionieri, scambiano sia con i loro propri delegati, sia con le Parti belligeranti.
           Le presenti disposizioni non limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte belligerante di organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare
           salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute.
           In mancanza di accordi speciali, le spese cagionate dall’impiego di tali mezzi di trasporto saranno assunte proporzionalmente dalle Parti belligeranti i
           cui cittadini fruiscono di detti servizi.

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