Page 36 - Lealtà e Compromissione - La Discriminazione nei Fondi Archivistici della Marina Militare - Storia, Archivi e Biografie
P. 36
LEALTÀ E COMPROMISSIONE: LA DISCRIMINAZIONE NEI FONDI ARCHIVISTICI DELLA MARINA MILITARE. STORIA, ARCHIVI E BIOGRAFIE
Nella difficoltà concreta da parte delle diverse commissio- ufficiali Ammiragli e Generali, le CSI/C e SCSI/C, pre-
172
ni di agire in modo uniforme, il Ministero emanò istruzio- siedute dall’A.D. Luigi Biancheri , rispettivamente per
ni per l’interpretazione del decreto sulle sanzioni contro il l’esame dei gradi corrispondenti a capitano di vascello e
fascismo e la combinata applicazione con il codice penale degli ufficiali dal grado capitano di fregata in giù, o di-
militare, esponendo criteri di massima per distinguere i rettamente o tramite le CDI, come pure, la Commissione
173
casi in cui il militare dovesse essere colpito da: sanzioni d’inchiesta CEMM di Roma dipendente dalla SCSI/C.
174
penali; provvedimenti di Stato - ossia la retrocessione - la Con circolare del 29 luglio 1946 il Ministero emanò
dispensa dal SPE, la sospensione dall’impiego o dal grado, norme esecutive per l’applicazione del dlp 24 giugno
oppure per sottocapi e comuni il proscioglimento dalla 1946 riguardante il condono di sanzioni disciplinari, am-
ferma volontaria o la sospensione dal grado o dalla classe; ministrative e di polizia. Questo prevedeva che fossero
provvedimenti disciplinari, ovvero il rimprovero solenne condonati i provvedimenti fino alla sospensione compresa,
e semplice, che per i sottocapi e comuni corrispondeva escludendo la dispensa dal servizio, la cancellazione dai
170
all’annotazione sul foglio matricolare . Erano, inoltre, ruoli, la retrocessione ed il proscioglimento della ferma
segnalati gli elementi che costituivano aggravanti o at- volontaria per il personale del CEMM. Venivano elencate
tenuanti, come: le autorizzazioni o meno al doppio gioco, nella circolare le punizioni disciplinari per le quali era
l’impegno o meno nel servizio di collaborazione, le situa- stabilito il condono, a seconda dei gradi del personale san-
zioni di minacce e rischi, come la condizione economica zionato. Erano inclusi il rimprovero semplice, gli arresti o
precaria e i pericoli per la famiglia, la compensazione tra la prigione semplici o di rigore e la sospensione dall’im-
mancanze e meriti, tra i quali soprattutto la lotta contro i piego, dal grado o dalla classe (per i comuni). Il decreto
nazifascisti, le condizioni di salute; l’intenzionalità delle riguardava le mancanze disciplinari commesse a tutto il
azioni, la gradazione del provvedimento in relazione al 18 giugno 1946 ed era stabilito che tutte le punizioni
grado. Ad esempio, non erano infatti passibili di sanzio- non ancora scontate, o in corso di espiazione alla data di
ne gli impegni sottoscritti in campo di concentramento o pubblicazione del decreto , o tutte quelle ancora da de-
175
in seguito a coercizione, oppure con brevissimo servizio e liberare per inchieste non espletate, fossero condonate. In
con lo scopo di rientrare in Italia o di sottrarsi alla colla- quest’ultimo caso i provvedimenti dovevano essere regi-
176
borazione. strati e contemporaneamente condonati , tutte le pu-
nizioni disciplinari condonate permangono infatti nella
3.5 LA DISCRIMINAZIONE DEI CREM DAL 1946: matricola del militare. I militari colpiti da sanzione di
SEMPLIFICAZIONE E CONCLUSIONE sospensione venivano quindi, a partire dal 5 luglio 1946,
ad essere considerati immediatamente reimpiegabili.
Con il governo De Gasperi, dal dicembre 1945, ebbe Cambiamento rilevante nell’assetto istituzionale delle
inizio una fase di ripiegamento del processo nazionale di Commissioni centrali di Discriminazione della Marina
177
epurazione, che culminò con la cosiddetta “amnistia To- Militare avvenne il 6 ottobre 1946 . In questa data fu
178
gliatti” del 22 giugno 1946 e il successivo dlp del 24 giu- costituita la Commissione Centrale di Discriminazione
gno di condono di sanzioni disciplinari, amministrative e (CC.DD.) con la Presidenza dell’ammiraglio Wladimi-
di polizia. Anche dal punto di vista della discriminazione ro Pini al fine di assicurare l’applicazione organicamente
nella Marina Militare ci furono progressive semplifica- coordinata di criteri definitivi in materia di discrimina-
zioni procedurali. Il 26 giugno 1946 171 rimasero in carica zione. La CC.DD. conglobava e sostituiva la Commissio-
unicamente: la CIS, per l’esame del comportamento degli ne Superiore d’Inchiesta, la Sottocommissione Superiore
170 Tali istruzioni e distinzioni sono riportate nel citato volume di polizia”. USMM, fondo Periodo postbellico dopo l’8 settembre 1943 -
Disposizioni di massima da p. 56. Da pag. 61 sono riportati estratti dei Commissione centrale discriminazione/epurazione, b. 38, fasc. E.
codici penali militari di pace e di guerra e del decreto 27 luglio 1944. 175 Il 5 luglio 1946.
171 Dispaccio di Marina Roma n. B.6210 del 26 giugno 1946. USMM, 176 Tutti i prigionieri del CEMM rimpatriati dall’E.O. rientrano
fondo Periodo postbellico dopo l’8 settembre 1943 - Commissione centrale appunto in questa casistica di procedimento nelle inchieste di
discriminazione/epurazione, b. 36, fasc. DM 6. discriminazione del comportamento. Essi, infatti, vengono nella
172 L’ammiraglio di divisione Luigi Biancheri sostituì l’ammiraglio quasi totalità discriminati successivamente alla data del decreto di
Fioravanzo nella carica di Presidente della Sottocommissione condono. La formula presente nei dispacci di punizioni disciplinari
Superiore d’Inchiesta C il 30 luglio 1945. USMM, fondo Periodo delle carte schedate, per i quali si rimanda alla struttura dell’archivio,
postbellico dopo l’8 settembre 1943 - Commissione centrale discriminazione/ è «condonato ai sensi e per gli effetti del dlp 24 giugno 1946 n. 10».
epurazione, b. 4. 177 Dispaccio di Marina Roma n. B9082 del 7 ottobre 1946 e
173 Istituita con dispaccio n. B.1670 dell’8 febbraio 1945. comunicazione dell’A.D. Pini dell’11 ottobre 1946 si trovano
174 Circolare di Marisegrege Roma n. 4315/N.E. del 29 luglio in USMM, fondo Periodo postbellico dopo l’8 settembre 1943, b. 48,
1946 “Norme esecutive per l’applicazione del dlp 24 giugno 1946 fasc. 17.
riguardante il condono di sanzioni disciplinari, amministrative e 178 D’ora in poi CC.DD.
34