Page 55 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
P. 55
LIV RepeRtoRio degli ufficiali dei caRabinieRi Reali 1814 - 1871
derogava parzialmente per gli appartenenti ai Carabinieri Reali, i quali potevano
essere promossi senza che si tenesse conto della permanenza nel grado o dell’an-
zianità di servizio, qualora avessero avuto meriti speciali.
Per quanto riguarda l’ingresso degli ufficiali nel Corpo, non vi furono inter-
venti tanto che quelli provenienti da altri corpi avevano l’onere di approfondire
le conoscenze legate ai regolamenti speciali dei Carabinieri Reali ed alle loro at-
tribuzioni. Per i marescialli d’alloggio che ottenevano la promozione a ufficiali si
deve sottolineare come, in difetto di quel grado d’istruzione e di cultura ritenuto
un valore medio per gli ufficiali del tempo, potessero contrapporre comunque una
vasta esperienza sul campo che, quanto meno, li metteva nelle condizioni di poter
disimpegnare adeguatamente i compiti previsti per i gradi subalterni di sottotenen-
te e luogotenente e, con qualche limitazione, anche per quello di capitano.
Una nota particolarmente interessante relativa ai gradi dei Carabinieri Reali è
certamente quella che nel 1833 fu soppresso “Il privilegio per il quale gli Ufficiali
rivestivano un grado superiore nell’Arma: onde anche i Marescialli d’alloggio capi
108
cessarono dal portare il distintivo di sottotenente” . Infatti la normativa emanata
sino a Carlo Alberto prevedeva che il grado (e la paga) dei militari del Corpo cor-
rispondesse al grado superiore di quelli dell’Armata e ciò, se da una parte poteva
costituire un privilegio eccessivo, dall’altra, date le particolari funzioni, metteva i
Carabinieri nelle condizioni di potersi confrontare sia sotto il profilo formale, sia
sotto quello sostanziale con i superiori di grado nell’Esercito con maggiore equili-
brio e serenità. È anche vero che chi diventava ufficiale dei Carabinieri non aveva
la garanzia di permanervi sino al termine della propria vita professionale, come
ampiamente testimoniato dal ruolo matricolare e ricordato in queste pagine.
Il Regio Viglietto del 26 ottobre 1833 modificò nuovamente la forza del Cor-
po, prevedendo 65 ufficiali, di cui 1 maggiore generale comandante generale, 1
colonnello comandante in 2°, 1 luogotenente colonnello, 3 maggiori, 3 capitani
comandanti di divisione, 9 capitani, 1 luogotenente aiutante maggiore, 10 luogote-
a
a
nenti di 1 classe, 22 luogotenenti di 2 classe, 10 sottotenenti, 1 direttore dei conti,
1 quartier mastro, 1 chirurgo maggiore, 1 chirurgo maggiore in 2°, oltre a 2119
sottufficiali e carabinieri, per un totale di 2184 militari. Anche in questo periodo
si deve osservare la fluidità delle carriere e la possibilità di passare da un incarico
a un altro. Si pensi, a titolo di esempio, ad Alessandro Sauli che, dopo aver svolto
vent’anni di servizio nei Carabinieri, raggiunti quasi 60 anni d’età fu destinato
all’incarico di Comandante di Chieri, ovvero, con il passaggio all’organizzazione
territoriale dell’Esercito gli fu offerto un tipo di servizio assolutamente sedentario
e, si direbbe, con responsabilità diverse rispetto a quelle certamente più gravose
richieste dai Carabinieri. Segno che il passaggio ad altro incarico nell’organizza-
zione statale non fosse un privilegio concesso unicamente ai Comandanti dei Ca-
rabinieri, ma una prassi piuttosto diffusa che consentiva all’ufficiale di continuare
108 Ibidem.