Page 60 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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Gli ufficiali dei carabinieri reali (1814-1871)                          LIX


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              delle armi . L’intervento fondamentale è dato dalla legge del 13 novembre 1853
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              “sull’avanzamento nel Regio Esercito” .
                 Innanzitutto era previsto che (art. 5) l’aspirante non potesse conseguire la no-
              mina a sottotenente “se non ha compiuto il 18° anno di età”, “se non ha servito due
              anni come Sott’uffiziale in un Corpo dell’Esercito, o non ha soddisfatto alle con-
              dizioni stabilite per tale promozione dagli Istituti Militari”. Gli ufficiali avevano
              solo due forme di reclutamento: dai sottufficiali e dagli allievi degli Istituti Militari.
              L’avanzamento dai sottufficiali, come è già stato evidenziato in precedenza, costi-
              tuì una caratteristica fondamentale dei Carabinieri.
                 Un altro aspetto di rilievo era dato dall’articolo 1 con il quale si precisava che
              nessuno poteva essere “promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne
              gli uffici”. Era prevista anche una permanenza minima nei vari gradi, che poteva
              essere derogata eccezionalmente: “per azione segnalata debitamente giustificata e
              posta all’ordine del giorno” e “per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti
              vacanti nei Corpi in presenza del nemico”. Si trattava, come si vede, di situazioni
              del tutto particolari con riflessi di scarsissimo apprezzamento nel quadro generale
              ordinario.
                 La stessa legge, poi, riportava alcune indicazioni relative ai Carabinieri Reali,
              prevedendo che i sottotenenti fossero tratti a scelta dai marescialli d’alloggio del
              Corpo e che la nomina a luogotenente avvenisse per due terzi a scelta dai parigra-
              do degli altri Corpi e per un terzo dai sottotenenti dei Carabinieri, questi ultimi
              per ordine di anzianità, secondo quanto indicato dall’articolo 12 che dava ulteriori
              indicazioni per l’avanzamento ai gradi superiori fino a colonnello. Ne segue che
              il grado di luogotenente costituiva il punto d’incontro di professionalità diverse
              e distinte: da una parte chi aveva maturato una crescita all’interno del Corpo e
              quindi un’esperienza idonea per ricoprire altri incarichi; dall’altra, coloro i quali,
              seppure più giovani di età, erano comunque in possesso degli strumenti di base per
              poter assolvere adeguatamente i compiti e le responsabilità attribuiti agli ufficiali
              dei Carabinieri. Si tenga conto anche che, evidentemente, la differenza anagrafica
              selezionava gli ufficiali garantendo tuttavia ai primi la possibilità di arrivare al gra-
              do di luogotenente e di capitano, ai secondi di poter aspirare a diventare ufficiale
              superiore e continuare la carriera sino ai vertici.
                 Peraltro, non può essere dimenticato che la stessa legge dava un’ulteriore pos-
              sibilità,  ovvero che “poteva effettuare  quelle traslocazioni di Corpo, ed anche
              di Arma, che saranno richieste dall’interesse del servizio, quand’anche ciò fac-
              cia eccezione al principio dell’avanzamento del Corpo”. Ciò per quanto riguarda


              120   piero del negro, Condizione Militare, in Società italiana di Storia Militare, Storia
              Militare d’Italia 1796 – 1975, Roma, Editalia, 1990, pp. 61 – 69.
              121   Per un quadro generale sul rinnovamento strutturale fortemente voluto da Alfonso La-
              marmora, filippo Stefani, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italia-
              no – volume I, Roma, Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico, 1984, in particolare
              pp. 73 – 94.
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