Page 61 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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i Carabinieri era fondamentale. Come indicato successivamente, si doveva dare
l’opportunità ai singoli ufficiali dell’Esercito ritenuti idonei di poter transitare nei
Carabinieri; è altrettanto evidente però che, qualora la prova sul campo non avesse
offerto i risultati auspicati, si sarebbe dovuto consentire di esercitare un’opzione di
ritorno, restituendo all’Esercito l’ufficiale per offrirgli comunque la possibilità di
continuare la sua carriera sotto le armi.
Inoltre, il regolamento per l’esecuzione della legge (Regio decreto del 5 giugno
1854) forniva alcune indicazioni relative all’avanzamento nell’Esercito e ulteriori
disposizioni sull’avanzamento nei Carabinieri Reali. Un primo aspetto interessante
era dato dalla valutazione che i due Corpi (di Sardegna e di “terraferma”) si dove-
vano considerare “rispetto all’avanzamento, come armi distinte nel servizio attivo:
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[…] b) I carabinieri reali (in due corpi distinti)” .
Il Regolamento specificava che “gli allievi dei militari istituti promossi ufficiali
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non sono mai destinati nei carabinieri reali” e in altri corpi similari. I Carabinieri
Reali, considerati un corpo speciale in virtù del proprio singolare servizio, esige-
vano specifiche capacità tanto che se ne potevano ammettere gli ufficiali solo dopo
un periodo minimo di servizio prestato presso un’altra Arma, oppure, come detto,
transitando di ruolo dai marescialli d’alloggio.
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In linea con quanto detto sinora erano precisate le regole di avanzamento . Le
vacanze organiche erano considerate sulla base del corpo in cui si erano verificate
con la previsione che l’avanzamento al grado di sottotenente fosse devoluto ai
marescialli d’alloggio del Corpo rispettivo. Così i sottotenenti avrebbero potuto
occupare per il terzo previsto le vacanze nel grado superiore e lasciare i restanti due
terzi ai luogotenenti delle armi dell’Esercito, che sarebbero transitati “lateralmen-
te” nei Carabinieri. Per questi ultimi, all’atto dell’ingresso, sarebbe stata azzerata
l’anzianità di grado acquisita nel Corpo di provenienza.
b. i marescialli d’alloGGio: una fonte di Provenienza deGli ufficiali
Il Regolamento aiuta a trovare altre indicazioni sulle modalità di reclutamento
del personale, che consentono di comprendere meglio vari aspetti della formazione
del ruolo .
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Gli articoli 41 e 45 specificavano che periodicamente erano preparate le liste di
proposizione secondo tre differenti tipologie ben distinte e sempre considerando
separati il Corpo di “terraferma” e quello di Sardegna:
- per l’avanzamento ad anzianità e a scelta, grado per grado, nei vari gradi di
ufficiale sino a quello di luogotenente colonnello;
122 Regolamento per l’esecuzione della legge sull’avanzamento nell’esercito, articolo 8,
par. 16.
123 Ivi, art. 20, paragrafo 57.
124 Ivi, art. 28.
125 Ivi, artt. 38 e sgg..