Page 61 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
P. 61

LX                                    RepeRtoRio degli ufficiali dei caRabinieRi Reali 1814 - 1871


            i Carabinieri era fondamentale. Come indicato successivamente, si doveva dare
            l’opportunità ai singoli ufficiali dell’Esercito ritenuti idonei di poter transitare nei
            Carabinieri; è altrettanto evidente però che, qualora la prova sul campo non avesse
            offerto i risultati auspicati, si sarebbe dovuto consentire di esercitare un’opzione di
            ritorno, restituendo all’Esercito l’ufficiale per offrirgli comunque la possibilità di
            continuare la sua carriera sotto le armi.
               Inoltre, il regolamento per l’esecuzione della legge (Regio decreto del 5 giugno
            1854) forniva alcune indicazioni relative all’avanzamento nell’Esercito e ulteriori
            disposizioni sull’avanzamento nei Carabinieri Reali. Un primo aspetto interessante
            era dato dalla valutazione che i due Corpi (di Sardegna e di “terraferma”) si dove-
            vano considerare “rispetto all’avanzamento, come armi distinte nel servizio attivo:
                                                      122
            […] b) I carabinieri reali (in due corpi distinti)” .
               Il Regolamento specificava che “gli allievi dei militari istituti promossi ufficiali
                                                   123
            non sono mai destinati nei carabinieri reali”  e in altri corpi similari. I Carabinieri
            Reali, considerati un corpo speciale in virtù del proprio singolare servizio, esige-
            vano specifiche capacità tanto che se ne potevano ammettere gli ufficiali solo dopo
            un periodo minimo di servizio prestato presso un’altra Arma, oppure, come detto,
            transitando di ruolo dai marescialli d’alloggio.
                                                                               124
               In linea con quanto detto sinora erano precisate le regole di avanzamento . Le
            vacanze organiche erano considerate sulla base del corpo in cui si erano verificate
            con la previsione che l’avanzamento al grado di sottotenente fosse devoluto ai
            marescialli d’alloggio del Corpo rispettivo. Così i sottotenenti avrebbero potuto
            occupare per il terzo previsto le vacanze nel grado superiore e lasciare i restanti due
            terzi ai luogotenenti delle armi dell’Esercito, che sarebbero transitati “lateralmen-
            te” nei Carabinieri. Per questi ultimi, all’atto dell’ingresso, sarebbe stata azzerata
            l’anzianità di grado acquisita nel Corpo di provenienza.


            b.   i marescialli d’alloGGio: una fonte di Provenienza deGli ufficiali
               Il Regolamento aiuta a trovare altre indicazioni sulle modalità di reclutamento
            del personale, che consentono di comprendere meglio vari aspetti della formazione
            del ruolo .
                    125
               Gli articoli 41 e 45 specificavano che periodicamente erano preparate le liste di
            proposizione secondo tre differenti tipologie ben distinte e sempre considerando
            separati il Corpo di “terraferma” e quello di Sardegna:
            -  per l’avanzamento ad anzianità e a scelta, grado per grado, nei vari gradi di
               ufficiale sino a quello di luogotenente colonnello;


            122   Regolamento per l’esecuzione della legge sull’avanzamento nell’esercito, articolo 8,
            par. 16.
            123   Ivi, art. 20, paragrafo 57.
            124  Ivi, art. 28.
            125  Ivi, artt. 38 e sgg..
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66