Page 62 - Repertorio degli Ufficiali dei Carabinieri Reali 1814-1871
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Gli ufficiali dei carabinieri reali (1814-1871)                          LXI


              -  per consentire l’ammissione nel Corpo dei luogotenenti delle altre armi, che
                 avevano presentato domanda ed erano stati riscontrati in possesso dei requisiti
                 prescritti;
              -  per avanzamento a sottotenente guardia del corpo del sovrano da parte di un
                 sottufficiale dei Carabinieri.
                 La lista doveva essere compilata con le indicazioni dei militari che avevano i
              requisiti previsti, quali l’idoneità al grado superiore e il soddisfacimento delle con-
              dizioni di servizio stabilite dalla legge e dal regolamento stesso, nonché l’idoneità
              desunta dagli specchi caratteristici e di condotta. Da questi documenti dovevano
              trasparire anche le capacità del candidato “di esercitare in ogni circostanza, e con
              utilità del servizio, le funzioni del grado superiore, tanto per attitudine fisica, quan-
              to per condotta e per zelo, ed amore dei propri doveri, per contegno ed energia nel
              comando, per piena cognizione, sia teorica che pratica, dei particolari del servizio
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              dell’arma, e delle funzioni attribuite al grado anzidetto” .
                 Nell’avanzamento a scelta dovevano essere esaminati anche i sottufficiali rite-
              nuti meritevoli di essere promossi al grado di sottotenente, considerando gli ele-
              menti che formavano il giudizio del superiore sul militare. Tale sistema non con-
              sentiva, almeno per quanto potuto verificare, che un maresciallo d’alloggio potesse
              presentare formalmente una domanda per l’avanzamento al grado di sottotenente,
              bensì si trattava più semplicemente di una cooptazione degli elementi considerati
              migliori da elevare ad ufficiali. In tal caso, si deve dissentire dalle considerazioni
              di Howard che, almeno per il Corpo dei Carabinieri Reali, non possono essere
              considerate valide e legate “al modello settecentesco: ufficiali aristocratici e truppa
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              professionale a lunga ferma, mantenuta isolata dal resto della comunità” .
                 Il regolamento precisava anche che la scelta dei luogotenenti che aspiravano
              all’ingresso nei Carabinieri Reali era devoluta ai comandanti dei due Corpi, di
              “terraferma” e di Sardegna, che dovevano esprimersi indicando la presenza delle
              qualità opportune. Ciò consente di sottolineare che gli ufficiali che intendevano
              transitare nei Carabinieri erano sottoposti ad una valutazione da parte di uno dei
              due comandanti, il quale avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti formali
              nel loro insieme, oltre a valutare la qualità di quei parametri ritenuti necessari per
              l’espletamento dei compiti legati alla peculiarità del servizio da svolgere nel pre-
              stigioso Corpo.
                 In base a quanto esposto sinora, si ha la possibilità di fare alcune considerazio-
              ni. Innanzitutto il reclutamento degli ufficiali dai sottufficiali rappresentava una
              costante nel periodo, rispecchiando un orientamento che si trova, sia pure con dif-
              ferenze, presente in tutta l’Europa e che aveva ricevuto il più alto riconoscimento
              durante il periodo napoleonico. Considerando i minimi indici di alfabetizzazione


              126   Ivi, art. 41.
              127  Michael Howard, La guerra e le armi nella storia d’Europa, Bergamo, Edizioni Euro-
              club Italia, 1981, p. 180.
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