Page 136 - Tra carte e caserme: Gli archivi dei Carabinieri Reali (1861-1946)
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            avvenimenti  che  avevano  avuto  luogo  nel  territorio  di  competenza  dei
            Carabinieri.
               Sempre nell’ambito della seconda parte, fu previsto un nuovo capitolo
            dedicato espressamente al servizio delle informazioni. Così ne scriveva:

                  «non si sono, qui, poste - come si potrebbe facilmente pensare - delle bar-
                  riere per impedire ad ognuno di regolarsi secondo il proprio estro e le pro-
                  prie capacità: si sono invece volute dettare poche direttive intese ad eli-
                  minare certi inconvenienti ed a correggere talune tendenze che in siffatta
                  delicata materia da tempo, con insistenza, si manifestavano. al fine poi di
                  attenuare il lavoro e di evitare - sempre in materia di informazioni - ogni
                  possibile contraddizione per i continui mutamenti degli ufficiali diretti e
                  dei comandanti di stazione, è stato disposto l’impianto, presso i rispettivi
                  comandi, di uno schedario in cui verranno, con sistema semplicissimo, rac-
                  colti in apposite schede, tutti gli elementi relativi alle informazioni fornite
                  dall’arma alle autorità ed ai comandi ed enti indicati nella tabella annessa
                  al nuovo regolamento organico, ediz. 1934».
               Un’altra innovazione era poi l’introduzione di uno schedario che aveva
            quindi il compito di non disperdere le informazioni che i vari comandi di
            stazione fornivano su richiesta degli enti e delle istituzioni autorizzate a
            chiedere informazioni all’Arma, in base alla tabella aggiornata riportata
            alla fine del regolamento organico approvato proprio l’anno precedente,
            nel 1934 .
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               Un ultimo aspetto particolarmente interessante da sottolineare in tale
            sede risiede nell’adozione del registro dei pregiudicati e delle persone so-
            cialmente pericolose, nonché la compilazione di altri documenti relativi a
            tali soggetti:

                  «nella terza ed ultima parte sono state riunite, anche qui per la prima volta,
                  le norme riguardanti: la tenuta a giorno del registro dei pregiudicati e delle
                  persone socialmente pericolose, la compilazione dei cartellini biografici o
                  dei fascicoli personali e tutte quelle altre disposizioni frammentarie, sparse
                  un pò dappertutto, che regolano le pratiche da condursi per i disertori, reni-
                  tenti, catturandi, ecc. Raccolta, questa, quanto mai preziosa; che eliminerà
                  ogni incertezza nella elaborazione di materia tanto importante».
               Le restanti norme, come si vedrà più avanti non avevano altro onere che


            247    Come già ricordato, si deve all’adozione del nuovo regolamento organico del 1912, poi mo-
            dificato nel 1934, se fu possibile disciplinare e definire chiaramente rispetto al passato le com-
            petenze dell’Arma nel fornire sia il tipo di informazioni, sia a quali enti che dovevano essere au-
            torizzati e indicati nella tabella annessa a quel regolamento.
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