Page 194 - Una foresta di carte - Materiali per una guida agli archivi dell’Amministrazione Forestale
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            ficio Regioni - un’interessante nota  con la quale illustrava «la necessità e le
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            ragioni che sconsigliavano il trasferimento, alle istituende regioni a statuto
            ordinario, del patrimonio silvo-pastorale dello Stato»:
                  Questo Ministero, non può fare a meno di richiamare l’attenzione di co-
                  desta on.le Presidenza del Consiglio sulla esigenza imprescindibile di non
                  privare lo Stato della titolarità del suo patrimonio silvo-pastorale, costi-
                  tuito in un cinquantennio e suscettibile di ulteriore accrescimento, e della
                  correlativa diretta gestione per mezzo dell’Azienda, costituita per il soddi-
                  sfacimento delle preminenti finalità di interesse pubblico, nel quadro della
                  politica forestale, in funzione della quale i beni in discorso sono affetti
                  dal vincolo dell’inalienabilità, in quanto a servizio dell’intera collettività
                  nazionale.
                  Una politica forestale dello Stato, peraltro, non sarebbe compatibile con la
                  rinuncia, da parte sua, alla titolarità e alla gestione delle foreste demaniali,
                  a favore di enti regionali, di cui si prevede prossima l’istituzione e con
                  la liquidazione del suo demanio silvo-pastorale. Il Governo abdichereb-
                  be, in altri termini, al potere di perseguire a tutte quelle finalità pubbliche
                  che la vigente legislazione, in materia di foreste e territori montani, riserva
                  all’amministrazione statale in quanto tutrice di interessi riferibili a tutta la
                  popolazione dello Stato e che si materializzano in benefici ed utilità - diretti
                  e indiretti - dei quali i cittadini residenti nei territori regionali possono ben
                  considerarsi destinatari nella misura in cui costituiscono parte dell’intera
                  collettività nazionale.
                  Dalle supposte considerazioni consegue che, in sede di formulazione dei
                  provvedimenti legislativi concernenti le istituende regioni a statuto ordi-
                  nario, dovrebbero essere disattese richieste e proposte contrastanti con la
                  preminente esigenza sopra illustrata.
                  D’altra parte l’ordinamento giuridico-costituzionale non pone alcun obbli-
                  go, per lo Stato, di trasferire il proprio patrimonio forestale alle regioni.
                  L’ultimo comma dell’art. 199 della Costituzione repubblicana, infatti, pre-
                  scrive l’emanazione di norme, da parte dello Stato, per stabilire quali beni
                  debbano considerarsi appartenenti al demanio ed al patrimonio delle regio-
                  ni, ma ciò non implica il trasferimento, a detti enti, di beni e servizi gestiti
                  dallo Stato per un interesse superiore della collettività nazionale.
                  Si prega, pertanto, codesta on.le Presidenza del Consiglio di far sì che in
                  sede di elaborazione degli schemi di provvedimenti legislativi per la costi-
                  tuzione delle regioni a statuto ordinario e per la conseguente organizzazio-
                  ne amministrativa dei nuovi enti sia tenuta presente la inderogabile esigen-


               (1958-59, 1963-66, 1973-74), ai Trasporti (1960), alle Finanze (1968), alle Poste (1969), alla
               Pubblica Istruzione (1969-70), ai Rapporti con il Parlamento (1970), al Tesoro (1970-72), ai La-
               vori pubblici (1972).
            29  Archivio di deposito dell’ex Ispettorato generale del CFS (Allerona), nota prot. n. 31869 posiz.
               4074 datata 31 gennaio 1966 “Patrimonio forestale dello Stato”.
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